Art. 2.

      1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, come definite ai sensi dell'articolo 1.
      2. L'elenco-anagrafe di cui al comma 1 è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.